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Lettere d'intento

La presentazione del modello di comunicazione delle dichiarazioni di intento che i fornitori hanno ricevuto dagli esportatori abituali, al fine di effettuare vendite in regime di non imponibilitā Iva, č un adempimento di notevole importanza, considerate le sanzioni applicate agli inadempienti. Tale modello deve essere inviato all'Agenzia delle Entrate esclusivamente a mezzo telematico (direttamente o tramite intermediari abilitati), entro il giorno 16 del mese successivo a quello di ricevimento delle dichiarazioni stesse. L'art. 7, c. 4 bis del D.Lgs. 471/1997 dispone l'applicazione di una sanzione amministrativa dal cento per cento al duecento per cento dell'imposta non applicata nei confronti del cedente o prestatore che omette di inviare nei termini previsti tale comunicazione ovvero la invia con dati incompleti o inesatti. Questa sanzione non si applica nell'ipotesi in cui il cedente o prestatore non abbia, successivamente all'invio, effettuato forniture in sospensione di Iva. In tal caso la violazione č considerata formale e sconta la sanzione prevista per l'omissione di ogni comunicazione prescritta dalla legge tributaria, che varia da 258,00 a 2.065,00 euro. L'omessa o errata comunicazione della dichiarazione d'intento, nell'ipotesi in cui la violazione non sia stata giā constatata, č sanabile con il ravvedimento operoso, versando la sanzione ridotta ad un quinto del minimo entro un anno dalla omissione o dall'errore.

La presente per invitarVi, qualora non provvediate Voi direttamente all'adempimento, ad inviare allo Studio/Sameco, con la massima celeritā, le lettere d'intento ricevute al fine di poter effettuare la comunicazione telematica nel rispetto dei termini di legge, e non incorrere in spiacevoli sanzioni. Si richiede inoltre di conservare ad allegare la prova attestante la data di ricevimento della dichiarazione d'intento.



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