Novità
Compensazione credito IVA
Si comunica che a decorrere dal 1° gennaio 2010 le compensazioni "orizzontali", mediante modello F24, dei crediti Iva annuali o relativi a periodi inferiori all'anno, per importi superiori a euro 10.000,00 all'anno, possono essere effettuate solo dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione o dell'istanza da cui il credito emerge. Ciò dispone il nuovo art. 17 del D.Lgs. 241/1997.
Pertanto si richiede di prestare molta attenzione nell'utilizzo del codice "6099" in compensazione a partire dall'anno prossimo, relativo all'imposta annuale a credito risultante dalla liquidazione Iva annuale.
Soltanto per i soggetti per i quali tale importo sia inferiore ad euro 10.000,00 nulla cambia, in quanto è consentito compensare dal 1° giorno del periodo successivo a quello cui la dichiarazione o la denuncia periodica si riferisce (quindi dal 1° gennaio 2010, il credito Iva annuale relativo al 2009) come fino ad oggi è sempre stato. Per eventuali dubbi Vi invitiamo a contattare lo Studio.
In aggiunta, qualora l'importo da compensare superi l'ammontare di euro 15.000,00, si renderà necessario richiedere l'apposizione di un "visto di conformità" da parte di un soggetto abilitato relativamente alle dichiarazioni dalle quali emerge il credito (o, in alternativa, la sottoscrizione della dichiarazione anche da parte del soggetto incaricato ad esercitare il controllo contabile, se presente). In merito all'apposizione del visto di conformità, in attesa di far luce sulle modalità pratiche con cui adempiere a tale nuova previsione legislativa, ci riserviamo di emettere a breve una apposita comunicazione.
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