Crediti d'imposta energia
21/02/2023Comunicazione crediti residui
Con provvedimento n. 44905 del 16 febbraio 2023 l’Agenzia delle entrate ha definito il contenuto e le modalità di presentazione della comunicazione obbligatoria prevista ai sensi del. Decreto Aiuti-quater e del Decreto Aiuti-ter, in relazione ai seguenti crediti d’imposta maturati nel terzo e quarto trimestre 2022:
- imprese energivore del terzo trimestre 2022
- imprese gasivore del terzo trimestre 2022
- imprese non energivore del terzo trimestre 2022
- imprese non gasivore del terzo trimestre 2022
- imprese energivore di ottobre-novembre 2022
- imprese gasivore di ottobre-novembre 2022
- imprese non energivore di ottobre-novembre 2022
- imprese non gasivore di ottobre-novembre 2022
- imprese energivore di dicembre 2022
- imprese gasivore di dicembre 2022
- imprese non energivore di dicembre 2022
- imprese non gasivore di dicembre 2022
- imprese dei settori agricoltura e pesca per acquisto carburanti del quarto trimestre 2022.
Soggetti obbligati
I beneficiari dei crediti sopra elencati, che non abbiano già integralmente compensato gli importi spettanti.
Sanzione in caso di mancata comunicazione
Il tenore letterale della legge “a pena di decadenza dal diritto alla fruizione del credito residuo” suggerisce la decadenza dal beneficio, ma non chiarisce giorno a partire da cui tale agevolazione è revocata.
In particolare, l’Agenzia ha chiarito che il mancato invio di una valida comunicazione entro la scadenza del 16 marzo 2023 comporta l’impossibilità di utilizzare il credito in compensazione a decorrere dal 17 marzo 2023.
Elementi da comunicare
- il codice identificativo del credito, corrispondente al codice tributo e indicato nella tabella riportata nelle istruzioni;
- l’importo della spesa agevolata (casella “Importo di riferimento”);
- l’importo del credito maturato, in base alla percentuale spettante e indicata nella tabella riportata nelle istruzioni.
- Sottoscrizione di dichiarazione sostitutiva di spettanza del credito.
L’importo del credito maturato nel periodo di riferimento va comunicato al lordo dell’eventuale ammontare già utilizzato in compensazione fino alla data della comunicazione stessa.