Fattura elettronica 2021 - Novità
30/10/2020Le nuove disposizioni previste dal provvedimento dell’Agenzia delle Entrate n. 166579/2020, relative ai requisiti minimi della fattura elettronica, saranno obbligatorie dal 1° gennaio 2021, tuttavia è stato previsto un periodo transitorio (ultimo trimestre 2020) durante il quale i contribuenti possono indistintamente utilizzare le specifiche superate dal suddetto provvedimento ovvero quelle nuove.
NOVITA’ 1
È stato ampliato il ventaglio di possibilità per quanto concerne le ritenute e i contributi esposti in fattura.
Infatti, i nuovi codici saranno i seguenti:
- RT01 Ritenuta persone fisiche;
- RT02 Ritenuta persone giuridiche;
- RT03 Contributo INPS;
- RT04 Contributo ENASARCO;
- RT05 Contributo ENPAM;
- RT06 Altro contributo previdenziale.
In particolare, oltre alla novità operativa, questo cambiamento agevolerà gli iscritti all’ente Enasarco nella compilazione della fattura elettronica, campo che in precedenza doveva essere gestito manualmente nella sezione “altri dati gestionali”.
NOVITA’ 2
È stato ampliato il ventaglio di possibilità per quanto concerne la tipologia di documento fiscale da trasmettere al Sistema di Interscambio.
Codice |
Descrizione |
TD01 |
Fattura |
TD02 |
Acconto/anticipo su fattura |
TD03 |
Acconto/Anticipo su parcella |
TD04 |
Nota di Credito |
TD05 |
Nota di Debito |
TD06 |
Parcella |
TD16 |
Integrazione fattura reverse charge interno |
TD17 |
Integrazione/autofattura per acquisto servizi dall’estero |
TD18 |
Integrazione per acquisto di beni intracomunitari |
TD19 |
Integrazione/autofattura per acquisto di beni ex art.17 c.2 DPR n. 633/72 |
TD20 |
Autofattura per regolarizzazione e integrazione delle fatture (art.6 c.8 d.lgs. 471/97 o art.46 c.5 D.L. 331/93) |
TD21 |
Autofattura per splafonamento |
TD22 |
Estrazione beni da Deposito IVA |
TD23 |
Estrazione beni da Deposito IVA con versamento dell’IVA |
TD24 |
Fattura differita di cui all’art.21, comma 4, lett. a) |
TD25 |
Fattura differita di cui all’art.21, comma 4, terzo periodo lett. b) |
TD26 |
Cessione di beni ammortizzabili e per passaggi interni (ex art.36 DPR 633/72) |
TD27 |
Fattura per autoconsumo o per cessioni gratuite senza rivalsa |
Le principali novità attengono all’integrazione di documenti per reverse charge interno ed esterno.
In particolare, il codice TD16 (reverse charge interno) deve essere utilizzato nei casi di:
- acquisti di servizi resi da subappaltatori nel settore dell’edilizia (art. 17 comma 6 lett. a) del DPR n. 633/72);
- acquisti di fabbricati per i quali il cedente ha optato per l’applicazione dell’IVA in atto (art. 17 comma 6 lett. a-bis) del DPR n. 633/72);
- acquisti di servizi di pulizia, demolizione, installazione di impianti e di completamento, relative a edifici (art. 17 comma 6 lett. a-ter) del DPR n. 633/72);
- acquisti di rottami, cascami e avanzi ferrosi (art. 74 commi 7 e 8 del DPR 633/72).
I codici TD17, TD18 e TD19 (reverse charge esterno) dovranno, invece, essere rispettivamente utilizzati nei casi di:
- Acquisti intracomunitari ed extracomunitari di servizi;
- Acquisti intracomunitari di beni;
- Acquisti di beni da soggetti non residenti ai sensi art. 17. C2.
A tal proposito, si segnala che l’utilizzo di tale procedura di integrazione della fattura di acquisto per il cd. “reverse charge esterno” consente l’esonero dalla predisposizione dell’Esterometro.
In sostanza la nuova procedura consente una completa dematerializzazione dei documenti fiscali, permette al contabile di registrare la fattura di acquisto con le stesse modalità precedenti (salvo l’indicazione della corretta motivazione di applicazione del reverse charge) e di emettere un documento in vendita esclusivamente per liquidare la relativa iva a debito.
NOVITA’ 3
È stato ampliato il ventaglio di possibilità per quanto concerne la Natura IVA da indicare sulla fattura in relazione all’aliquota applicata.
N1 – operazioni escluse da IVA ex art. 15, D.P.R. n. 633/1972 |
N2.1 non soggette ad IVA ai sensi degli articoli da 7 a 7- septies del D.P.R. n. 633/1972 |
N2.2 non soggette – altri casi |
N3.1 non imponibili – esportazioni |
N3.2 non imponibili – cessioni intracomunitarie |
N3.3 non imponibili – cessioni verso San Marino |
N3.4 non imponibili – operazioni assimilate alle cessioni all’esportazione |
N3.5 non imponibili – a seguito di dichiarazioni d’intento |
N3.6 non imponibili – altre operazioni che non concorrono alla formazione del plafond |
N4 – operazioni esenti da IVA |
N5 – operazioni soggette al regime del margine / IVA non esposta in fattura |
N6.1 inversione contabile – cessione di rottami e altri materiali di recupero |
N6.2 inversione contabile – cessione di oro e argento puro |
N6.3 inversione contabile – subappalto nel settore edile |
N6.4 inversione contabile – cessione di fabbricati |
N6.5 inversione contabile – cessione di telefoni cellulari |
N6.6 inversione contabile – cessione di prodotti elettronici |
N6.7 inversione contabile – prestazioni comparto edile e settori connessi |
N6.8 inversione contabile – operazioni settore energetico |
N6.9 inversione contabile – altri casi |
N7 – IVA assolta in altro stato UE (vendite a distanza ex art. 40, commi 3 e 4, e art. 41, comma 1, lettera b, D.L. n. 331/1993; prestazione di servizi di telecomunicazioni, tele-radiodiffusione ed elettronici ex art. 7-sexies lettere f, g, D.P.R. n. 633/1972 e art. 74-sexies, D.P.R. n. 633/1972) |
In particolare, viene richiesto un maggior dettaglio sulle ragioni di applicazione della non imponibilità del documento di vendita nonché sulla natura delle operazioni che danno diritto all’applicazione del “reverse charge”.