Fringe Benefit anno 2023

06/11/2023

Gentili Clienti,

facendo seguito alla newsletter del 24 maggio 2023 sulle soglie di esenzione dei fringe benefit per l’anno 2023, previsti dal Decreto Lavoro 2023, l’Agenzia delle Entrate con circolare n. 23/E/2023 ha fornito alcuni chiarimenti operativi. Di seguito si riassume la normativa sui fringe benefit per l’anno 2023, alla luce delle ultime novità.

 

Per l’anno 2023 è stato innalzato a 3.000 euro il limite esenzione di beni e servizi erogati dal datore di lavoro (fringe benefit), ma solo per i lavoratori dipendenti con figli a carico, per tutti gli altri lavoratori dipendenti resta il limite di esenzione dei fringe benefit di 258 € annui.

Per il periodo d'imposta 2023, non concorre a formare il reddito, per i dipendenti con figli a carico, entro il limite complessivo di euro 3.000, il valore di:

-              beni ceduti e  servizi;

-              somme erogate o rimborsate per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale;

da parte del datore di lavoro.

 

L’incremento della soglia d’esenzione ad euro 3.000, si applica se il lavoratore dipendente dichiara al datore di lavoro di avervi diritto indicando il codice fiscale dei figli fiscalmente a carico.

Qualora il datore di lavoro decidesse di avvalersi di questa possibilità, la spesa sarà totalmente a suo carico, senza oneri aggiuntivi, contributivi o fiscali.

 

In caso  di fringe benefit o rimborsi di utenze di luce, acqua e gas  oltre i 3.000 € nell’anno d’imposta 2023, tutta la somma andrà assoggettata a contribuzione e tassazione , quindi non solo la cifra eccedente tale importo. A tal fine, è opportuno ricordare che rientra nel limite dei 3.000 € la somma di tutti i benefit erogati dall’azienda e anche gli eventuali benefit erogati da datori di lavoro precedenti nell'anno 2023.

 

CHI SONO I DESTINATARI

I beneficiari sono i lavoratori dipendenti con figli, compresi quelli nati fuori del matrimonio riconosciuti, i figli adottivi o affidati, che sono fiscalmente a carico ai sensi dell’art. 12 del TUIR. Sono da considerarsi a carico i figli che hanno totalizzato un reddito annuo complessivo:

- uguale o inferiore a 2.840,51 euro;

- uguale o inferiore a 4.000,00 euro per figli di età non superiore a 24 anni.

ATTENZIONE: se il figlio dovesse superare tali limiti nel corso dell’anno 2023, non sarà più a carico, con la conseguente necessità di assoggettare a contribuzione e tassazione i fringe benefit esentati eventualmente già erogati.

 

L'innalzamento del limite è applicabile anche a soggetti che percepiscono redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente.

 

Non è previsto l’obbligo di erogazione a favore di tutti i lavoratori o di categorie omogenee di dipendenti tali benefit. Pertanto possono essere riconosciuti solo ad alcuni dipendenti e anche per importi differenti.

 

 La misura agevolata a 3.000 € spetta per intero per ogni singolo genitore.

 

BENI E SERVIZI DA CONSIDERARE ED ESCLUDERE PER IL RAGGIUNGIMENTO DEL LIMITE DI ESENZIONE MASSIMO

Al fine della verifica del raggiungimento del limite di esenzione di 3.000 euro sarà necessario considerare i seguenti beni e servizi:

- generi in natura prodotti dall'azienda;

- buoni spesa e buoni benzina;

- ricariche telefoniche;

- buoni spesa on-line;

- regali e cestini natalizi;

- autovettura uso promiscuo;

- uso personale o promiscuo di beni di proprietà dell'azienda quali: pc, tablet, telefono, ecc.; 

- interessi su prestiti;

- polizza rischi extra professionali;

- fabbricati concessi in uso abitativo, senza obbligo di dimora;

- pagamento o rimborso delle utenze domestiche del servizio idrico, dell’energia elettrica e del gas naturale;

- welfare previsto da CCNL.

 

Viceversa, non saranno da considerare nel limite il seguente “paniere” di beni e servizi (si precisa che per la loro erogazione sono previste specifiche regolamentazioni)

- opere e servizi per finalità sociale;

- somme e servizi e prestazioni di educazione e istruzione;

- somme e servizi e prestazioni per l’assistenza a familiari anziani e/o non autosufficienti;

- trasporto pubblico;

- assicurazione contro il rischio di non autosufficienza;

- servizio mensa/buono pasto;

- assistenza sanitaria integrative;

- contributi versati alla previdenza complementare.

 

PAGAMENTO O RIMBORSO DELLE UTENZE DOMESTICHE

Il datore di lavoro può pagare o rimborsare le utenze domestiche dei lavoratori dipendenti con figli a carico fino a 3.000 euro secondo le seguenti specifiche.

 

Tipologia di immobili

Immobili ad uso abitativo posseduti o detenuti, sulla base di un titolo idoneo, dal dipendente, dal coniuge o dai suoi familiari di cui all’art. 12 del TUIR, a prescindere che negli stessi abbiano o meno stabilito la residenza o il domicilio, ma a condizione che ne sostengano effettivamente le relative spese.

È possibile ricomprendere anche le utenze per uso domestico anche qualora queste siano intestate:

- al condominio e che vengono ripartite fra i condomini:

- al proprietario dell’immobile (locatore), qualora nel contratto di locazione sia prevista espressamente una forma di addebito analitico e non forfetario a carico del lavoratore (locatario) o dei propri coniuge e familiari;

 

Documentazione della spesa

Il datore di lavoro ha la possibilità di acquisire e conservare:

- la documentazione per giustificare la somma spesa (bolletta + ricevuta di pagamento);

- in alternativa una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà nella quale il lavoratore attesti di essere in possesso della documentazione comprovante il pagamento delle utenze domestiche e che contenga tutti i dati necessari per identificarli.

E’ irrilevante la circostanza che le somme erogate dal datore coprano o meno l’intero costo della o delle bollette, l’importante che quanto venga rimborsato non superi l’importo delle bollette stesse.

 

COME ED ENTRO QUANDO EROGARE

Al fine di erogare i fringe benefit applicando il limite di esenzione di 3.000 euro è necessario che:

  • il lavoratore dipendente rilasci dichiarazione al datore di lavoro di avere diritto al limite più alto di esenzione, indicando il codice fiscale del o dei figli fiscalmente a carico.
  • i datori di lavoro, per dare applicazione alla norma, dovranno dare preventiva informativa alle RSU laddove presenti;

La norma prevede che il particolare regime di innalzamento a 3.000 euro trova applicazione esclusivamente all’anno di imposta 2023.

Pertanto, l’eventuale rimborso spese delle utenze domestiche dovrà necessariamente essere effettuato con le competenze erogate entro il 12 gennaio 2024.

Per quanto riguarda l’assegnazione di beni e servizi di cui all’art. 51 comma 3 (buoni benzina, buoni spesa, ecc.) questi si considereranno percepiti, assumendo così rilevanza reddituale, nel momento in cui entrano nella disponibilità dell’amministratore stesso che dovrà comunque avvenire entro il 12 gennaio 2024, a prescindere dal fatto che il servizio venga fruito in un momento successivo.

 

COMPATIBILITA' CON I BUONI BENZINA DI 200 €

Per l’anno 2023 il legislatore con il D.L. n. 5/2023 ha previsto la possibilità da parte del datore di lavoro di riconoscere ai propri lavoratori dipendenti (con o senza figli a carico) dei buoni benzina o titolo analoghi per un valore massimo di 200 euro per ciascun lavoratore. Tali buoni sono soggetti a contributi previdenziali, ma sono fiscalmente esenti.

Il bonus benzina è aggiuntivo rispetto al valore dei 3.000 euro dei fringe benefit esenti, con la conseguenza che il buono non va ad “intaccare” tale limite, quantomeno per la parte fiscale.

 

MODULISTICA

Al fine di erogare i fringe benefit applicando il limite di esenzione di 3.000 € il lavoratore deve rilasciare al datore di lavoro un'apposita dichiarazione con indicazione di:

  • pagina 1 DICHIARAZIONE WELFARE AZIENDALE (ART. 40 D.L. N. 48/2023) con cui i lavoratori dichiarano la presenza di figli a carico e l’eventuale percezione di altri fringe benefit da altri datori di lavoro;
  • pagina 2 (facoltativa) DICHIARAZIONE PER RIMBORSO UTENZE DOMESTICHE.

 

 

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