Stop a cessione crediti e sconto in fattura per bonus edilizi

22/02/2023

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del DL 11/2023, è entrato in vigore l’art.2 che stabilisce che:

 

A decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto, in relazione agli interventi di:

a) recupero del patrimonio edilizio;

b) efficienza energetica (incluso SUPERBONUS);

c) adozione di misure antisismiche;

d) recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti;

e) installazione di impianti fotovoltaici;

f) installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici.

non più consentito l'esercizio cessione del credito e all’esercizio dello sconto in fattura.

 

Il blocco alla cessione del credito e all’esercizio dello sconto in fattura non si applicano alle opzioni relative alle spese sostenute per gli interventi SUPERBONUS, per i quali in data antecedente al 17 febbraio 2023:

 a) per gli interventi diversi da quelli effettuati dai condomini risulti presentata la comunicazione di inizio lavori  asseverata (CILA), ai sensi dell'articolo 119, comma 13-ter,  del  decreto-legge n. 34 del 2020;

b) per gli interventi effettuati dai condomini risulti adottata la delibera assembleare che ha approvato l'esecuzione dei lavori e risulti presentata  la  comunicazione  di  inizio  lavori  asseverata (CILA), ai sensi dell'articolo 119, comma 13-ter,  del  decreto-legge n. 34 del 2020;

c) per gli interventi comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici risulti presentata   l'istanza   per l'acquisizione del titolo abilitativo.

 

 Il blocco alla cessione del credito e all’esercizio dello sconto in fattura non si applicano alle opzioni relative alle spese sostenute per gli interventi diversi dal SUPERBONUS, per i quali in data antecedente al 17 febbraio 2023:

 a) risulti presentata la richiesta del titolo abilitativo, ove necessario;

 b)  per gli  interventi  per  i  quali  non e' prevista la presentazione di un titolo abilitativo, siano già iniziati i lavori;

c)  risulti regolarmente registrato il contratto preliminare ovvero stipulato il contratto definitivo di   compravendita dell'immobile nel caso di acquisto di unità immobiliari ai sensi dell'articolo 16-bis, comma 3 TUIR o dell'articolo 16, comma 1-septies, del decreto-legge  4 giugno 2013, n. 63.

 

Per gli interventi di riqualificazione energetica, di ristrutturazione edilizia e per l'acquisto di mobili sono abrogati i riferimenti alla cessione del credito ed allo sconto in fattura.

cessione del credito, sconto in fattura, bonus edilizio